Credo che, a proposito del cosidetto Ruby-gate, sia doveroso domandarsi se il Presidente del Consiglio debba rendere conto del suo comportamento.
Non intendo da un punto di vista etico o morale che sono aspetti estremamente relativi, intendo da un punto di vista prettamente istituzionale.
E’ importante domandarsi se il Presidente del Consiglio debba rendere conto del suo comportamento ad altre istituzioni anche perché nel caso sussista questo dovere si tratta chiaramente di un dovere reciproco ovvero anche le istituzioni hanno il dovere di chiedere conto al Presidente del Consiglio del suo comportamento.
Ebbene la Costituzione parla chiaro.
Articolo 93
“Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.”
Tale articolo è stato recepito nell art. 1, comma 3, della legge n. 400/88
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione».
Al di là dei reati che sono stati contestati al Presidente del Consiglio che dovranno essere accertati nelle sedi opportune, appare evidente che il Presidente del Consiglio non abbia esercitato le sue funzioni nell’interesse esclusivo della nazione nel momento in cui ha effettuato la telefonata alla questura di Milano sostenendo che Ruby fosse la nipote del Presidente egiziano Mubarak.
Con questa azione, che il Presidente del Consiglio pare abbia ammesso di aver compiuto (e della quale non ha comunque dato spiegazioni istituzionali), non solo non ha agito nell’interesse della Nazione ma la ha danneggiata esponendola ad una crisi diplomatica internazionale, tradendo quindi il giuramento prestato nelle mani del Presidente della Repubblica.
Sia la Costituzione che la legge 400/88 prescrivono che il giuramento sia prestato nelle mani del Presidente della Repubblica.
Questa formula, a me pare estremamente chiara: vuol dire che il giuramento è ricevuto dal Presidente della Repubblica il quale ne è evidentemente depositario e garante.
E’ dunque stabilito dalla normativa vigente che il Presidente della Repubblica è tenuto a chiedere conto al Presidente del Consiglio di eventuali comportamenti che siano in contraddizione con il giuramento prestato.
La formula del giuramento, è bene sottolinearlo, non si limita alla promessa di rispetto delle leggi, ma prevede anche l’impegno ad agire esclusivamente nell’interesse della Nazione.
Sarebbe auspicabile dunque una maggiore attenzione agli aspetti istituzionali che implicano precise responsabilità.
Continuare a dibattere esclusivamente sotto gli aspetti legali, etici e morali costituisce uno sfregio delle istituzioni.
